Pericolo radiazioni ionizzanti, Chimici e Fisici intervengono alla Camera dei Deputati sulla Direttiva Euratom

Dott.ssa Nausicaa Orlandi

Roma, 5 marzo 2020 – Mercoledì 4 marzo, la Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici (FNCF) è stata udita dalla Commissione Affari Sociali per l’esame dello schema del decreto legislativo sull’attuazione della direttiva 2013/59/Euratom. Si tratta della disposizione che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117(n.157).

A rappresentare chimici e fisici italiani davanti alla Commissione, la dott.ssa chim. Nausicaa Orlandi, Presidente della Federazione, che ha ricordato come questa categoria di professionisti sia, per estrazione storica, per formazione, conoscenza e competenza, operativa da tempo nell’ambito delle radiazioni e della radioprotezione.

Chimici e fisici sono infatti direttamente coinvolti nello studio, valutazione e gestione di elementi chimici, materie/materiali e sorgenti radioattive, radionuclidi naturali, radiochimica, impiego di radiazioni ionizzanti, gestione dei rifiuti, impianti e centrali nucleari, radioprotezione e valutazione dell’esposizione dei lavoratori a sorgenti radioattive, gestione delle emergenze e bonifiche di siti, esposizioni mediche in generale ed esposizione con metodiche per immagini a scopo non medico.

I punti critici secondo la FNCF
In riferimento al decreto legislativo, il Presidente Orlandi ha infatti espresso il proprio apprezzamento per il lavoro svolto finora per il recepimento della Direttiva Euratom, ma ha anche evidenziato alcune criticità emerse in ambito di competenze e aspetti professionali. Nello specifico, i punti sui quali la FNCF ha formulato una proposta di modifica sono in sintesi i seguenti.

Art. 15 – Esperti in interventi di risanamento Radon – comma 1. Allegato II – Sezione I – Esposizione al Radon
Tra i requisiti minimi che l’esperto in interventi di risanamento da radon deve possedere, è necessario affiancare alle abilitazioni all’esercizio delle professioni di architetto, geometra e ingegnere, anche le abilitazioni all’esercizio delle professioni sanitarie di chimico e fisico poiché questi professionisti hanno la formazione e le competenze necessarie per dare una mappatura del rischio correlato alla presenza di gas radon, oltre che per valutare il rischio e mettere in atto idonee misure di prevenzione e protezione per la salute nei luoghi di vita e di lavoro e della tutela dell’ambiente.

I Chimici e i Fisici sono in grado di porre in essere ogni approfondita attività professionale che risulti strumentale rispetto al rilevamento della presenza di radon, alle sue correlazioni e alla sua provenienza, oltre poter rendere attività di successiva bonifica in caso di accertata presenza.

Art. 17 – Obblighi dell’esercente – comma 6
Ai fini della tutela della salute pubblica, per le attività di misura della concentrazione media annua di attività di radon in aria, è fondamentale che l’esercente si avvalga di professionisti sanitari esperti in radioprotezione con l’ausilio di servizi esterni di dosimetria.

In questo modo si garantisce una corretta valutazione e misurazione della concentrazione media annua di attività di radon in aria, certificata da un professionista sanitario competente, che è sottoposto anche a norme etiche e deontologiche proprie della professione, in grado di coordinare i servizi esterni di dosimetria.

Art. 163 – Attrezzature Medico Radiologiche – Comma 11
Nella seconda parte del comma 11 viene concesso a qualunque professionista tecnico o sanitario di effettuare attività propria di professionisti sanitari. La FNCF ritiene che il legislatore al fine di tutelare la salute del paziente e dell’operatore debba garantire che tali attività possano essere svolte esclusivamente da esperti di radioprotezione che siano professionisti sanitari, tra cui chimici e fisici iscritti all’albo unico.

Tale proposta di modifica va incontro al legislatore garantendo la possibilità di gestire con efficienza ed efficacia l’elevato numero di attrezzature mediante i numerosi professionisti sanitari esperti in radioprotezione, iscritti all’albo di riferimento, e tutelando contestualmente i pazienti mediante attribuzione delle relative funzioni a tale estesa platea di soggetti.

Art. 7 – Definizioni – Figura dello specialista in fisica medica e Art. 129 – Abilitazione degli esperti di radioprotezione: elenco nominativo
In relazione al ruolo dello specialista in fisica medica ai fini della salute, in qualità di professionista sanitario, e all’abilitazione dell’“esperto di radioprotezione”, la Federazione ritiene fondamentale ed imprescindibile che lo specialista in fisica medica e l’esperto in radioprotezione siano figure iscritte all’albo professionale, e in particolare per i Chimici e Fisici come previsto dalla Legge n. 3 del 11 gennaio 2018 e dal Decreto del Ministero della Salute 23 marzo 2018, pubblicato in G.U. 5 giugno 2018. La previsione dell’iscrizione all’albo professionale deve essere compresa tra i requisiti minimi che lo specialista in fisica medica e l’esperto in radioprotezione devono possedere per la tutela della salute, della sicurezza e della incolumità pubblica.

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