Roma, 8 gennaio 2019 – In questi giorni si è molto parlato delle deroghe per le iscrizione all’ordine, emblematica potrebbe essere la suddetta sentenza. Un massaggiatore fisioterapista, con attestato triennale, ha chiesto l’iscrizione presso l’ordine dei fisioterapisti, istituito con D.M. 13 marzo 2018. La richiesta è stata rigettata.
L’iscrizione veniva rifiutata dal momento che il diploma di Massofisioterapista, di cui era in possesso il ricorrente, doveva essere stato conseguito secondo la procedura entro il 17 marzo 1999 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 42 del 1999).
La massofisioterapia sarebbe equipollente alla fisioterapia. Il titolo di massofisioterapista conseguito prima dell’istituzione dei corsi di laurea di fisioterapia è equipollente a quello di fisioterapista ex DM n. 741 del 1992, solo ove il massofisioterapista si sia diplomato entro il 17 marzo 1999, tramite corsi triennali statali o autorizzati dal Ministero iniziati entro il 31 dicembre 1995.
La legge n. 42 del 1999, regolamenta le professioni sanitarie, previo conseguimento del diploma universitario. L’equipollenza può essere automatica solo se il relativo diploma è stato conseguito all’esito di un corso già regolamentato a livello nazionale, alla presenza di moduli formativi la cui uniformità ed equivalenza fosse già stata riconosciuta nel regime pregresso.
Coordinamento Regionale Nursing Up Lazio
Laura Rita Santoro