Roma, 13 gennaio 2025 – In relazione alla recente entrata in vigore della Legge 177, che ha riformato l’art.187 del Codice della Strada, LICE (Lega Italiana contro l’Epilessia) lo scorso 9 gennaio 2025 ha inviato ai Ministeri competenti una richiesta di chiarimenti e di partecipazione a un tavolo tecnico, per definire in dettaglio quali farmaci, assunti a scopo terapeutico, possano essere utilizzati senza contravvenire al Codice della Strada.
La nuova normativa punisce, infatti, chiunque guidi dopo aver assunto sostanze “stupefacenti o psicotrope”, ma non tiene in conto che alcuni farmaci classificabili potenzialmente come tali sono comunemente utilizzati nel trattamento di varie patologie, tra le quali diverse forme di Epilessia.
“L’articolo di legge – commenta Carlo Andrea Galimberti, presidente LICE – è stato riformato in modo generico, senza alcuna precisazione soprattutto riguardo cosa si intende per “sostanza psicotropa”, questo ha generato un comprensibile allarme nella comunità delle Persone con Epilessia, in particolare tra quanti assumono ad esempio barbiturici o benzodiazepine. L’occasione sarebbe, quindi, importante per classificare correttamente i FARMACI ANTICRISI (da qualche anno la comunità scientifica internazionale li definisce così, non più farmaci antiepilettici!), per evitare improprie interpretazioni e confusione con altre categorie di sostanze”.
Analoga richiesta al Ministero della Salute ed al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stata inviata dalla Federazione Italiana Epilessie (FIE).
Nella speranza che i Ministeri competenti accolgano le richieste di LICE e delle Associazioni delle Persone con Epilessia vorremmo cercare di tranquillizzare tutti coloro che quotidianamente sono costretti ad assumere farmaci pur potendo guidare – in assenza di crisi da almeno un anno – precisando che:
- I farmaci anticrisi non sono classificabili come stupefacenti.
- L’assunzione quotidiana cronica di farmaci anticrisi a scopo terapeutico (e questo vale anche per i barbiturici e le benzodiazepine) non provoca alterazioni psico-fisiche tali da influire sulle capacità di guidare.
- La legge del 2010 riguardante il rilascio/rinnovo della patente di guida non menziona affatto l’assunzione o meno di farmaci anticrisi: chi non ha crisi da almeno un anno (o ha soltanto crisi che non disturbano lo stato di coscienza e di vigilanza) può guidare anche se assume farmaci idonei al trattamento delle diverse forme di Epilessia.