Roma, 22 maggio 2017 – Dopo aver promosso nello scorso dicembre 2016 un art. 28 per comportamento antisindacale nei confronti della ASST di Valle Olona discussa il 6 febbraio 2017 (cioè prima che fosse resa nota la sentenza della dott.ssa Bernardo del tribunale di Roma) i golpisti hanno ricevuto un altro duro colpo dal Tribunale di Busto Arsizio, Varese, con un’ordinanza in cui il giudice ha accolto l’eccezione preliminare di parte resistente (ASST di Valle Olona) e cioè che la carenza di legittimazione attiva di Antonio Negro e della pseudo “FSI aderente a Confintesa” (rappresentata da Cagnazzo) a cui lo stesso si richiama.
Nella sentenza il giudice si orienta verso la tesi che – di fatto – vi siano ormai due diverse organizzazioni sindacali che si richiamano al medesimo nome FSI ma di cui una sola ha provato di essere organizzazione nazionale e di avere raggiunto la rappresentatività e cioè la FSI, che aderisce ad USAE e che è rappresentata da Adamo Bonazzi.
Parte ricorrente (la presunta FSI di Negro, cioè di parte Cagnazzo) non ha infatti provato la dimensione nazionale ex art. 19 della legge n. 300/1970, la sua consistenza associativa, l’effettiva diffusione sul territorio nazionale e l’effettività dell’azione unitaria, sia in continuità all’attività sindacale svolta da FSI sino al gennaio 2016, sia per il periodo successivo, nulla producendo relativamente allo svolgimento in concreto di un’attività sindacale a livello nazionale e all’organizzazione di azioni di difesa dei lavoratori sia a livello nazionale che presso l’unità produttiva di parte resistente.
E, dirimente, secondo il giudice, appare la circostanza che, allo stato, esistono due organizzazioni sindacali con lo stesso nome di FSI, sedi legali diverse e segretari generali diversi. E, pur in presenza di un’altra organizzazione sindacale con il medesimo nome, la parte ricorrente non ha provato di essere stata riconosciuta rappresentativa da parte dell’ARAN, cui l’art. 43 del d.lgs. n. 165/2001 demanda l’individuazione delle sigle sindacali ammesse alla contrattazione collettiva.
Anzi, dall’accertamento deliberato dall’ARAN, nell’ottobre 2016, della rappresentatività per il triennio 2016-2018 (doc. n. 13 fasc. resistente) emerge l’ammissione alla contrattazione collettiva di una sigla sindacale denominata FSI e confederata USAE, ossia della FSI avente come segretario generale Adamo Bonazzi.
Poiché la ricorrente FSI sarebbe confederata Confintesa, non vi è corrispondenza tra la stessa ed il soggetto indicato come rappresentativo dall’ARAN il sindacato ricorrente non appare, pertanto, legittimato alla proposizione del ricorso che va dichiarato inammissibile.
Nessun tavolo negoziale quindi e nessuna prerogativa può essere concessa in capo a chi si professa dirigente di una illegittima ed inesistente “Fsi aderente a Confintesa”,organizzazione di cui, appunto, non è nemmeno provata l’effettiva esistenza.
E ciò non solo perché nascerebbe da atti che il Tribunale di Roma con sentenza 2258/2017 ha già dichiarato illegittimi, ma anche perché i soggetti che si professano dirigenti di tale illegittima ed inesistente organizzazione “Fsi aderente a Confintesa”,in realtà sono stati espulsi dalla FSI con provvedimenti effettivi, validi efficaci e che, in questo momento, esplicano i loro effetti giuridici; ciò è stato ribadito anche lo scorso 2 maggio, all’udienza davanti al giudice, dott.ssa LIBRI, Tribunale di Roma, nella causa promossa dagli stessi soggetti per annullare i provvedimenti FSI relativi alla loro espulsione.
Nell’udienza il giudice ci ha chiesto di esibire gli originali del verbale del consiglio nazionale del giugno 2015 rigettando ogni altra deduzione e prova testimoniale ed ha rinviato la causa, per la discussione, al 18 settembre 2018.
Insomma, da una parte il Cagnazzo e compagnia sono a tutti gli effetti fuori dalla FSI (e ciò di sicuro sino al 18 settembre 2018) e quindi non possono aver prodotto, con una scissione, la vita di una diversa organizzazione con il medesimo nome.
Di conseguenza gli stessi non sono in grado di provare giuridicamente l’effettiva esistenza della illegittima ed inesistente organizzazione “FSI confederata a Confintesa”.
Dall’altra la illegittima ed inesistente organizzazione “FSI confederata a Confintesa” non ha provato la dimensione nazionale ex art. 19 della legge n. 300/1970, la sua consistenza associativa, l’effettiva diffusione sul territorio nazionale e l’effettività dell’azione unitaria, sia in continuità all’attività sindacale svolta da FSI sino al gennaio 2016, sia per il periodo successivo, nulla producendo relativamente allo svolgimento in concreto di un’attività sindacale a livello nazionale e all’organizzazione di azioni di difesa dei lavoratori a livello nazionale.
Insomma la frittata la si può girare come si vuole ma esiste un’unica organizzazione FSI di carattere nazionale che è rappresentativa, titolare delle prerogative sindacali e della contrattazione e questa è la FSI-USAE guidata da Adamo Bonazzi, che era già segretario prima del Febbraio 2016 e che lo è anche dopo. Ed è l’unica FSI che ogni giorno dimostra la propria effettività nella tutela dei lavoratori con azioni incisive e pubbliche di livello nazionale in tutte le regioni e su tutto il territorio nazionale.
fonte: ufficio stampa