6 agosto 2015 – Per l’ennesima volta le Regioni hanno ripetuto il vecchio adagio del “cambiamo tutto affinché nulla cambi”. Il 30 luglio 2015, infatti, sono state approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome le linee guida per dare indicazioni su come applicare “correttamente” le norme contenute nel DPCM precari del 6 Marzo 2015. Norme che, come noto, consentirebbero di poter avviare, entro il 31 dicembre 2018, le procedure concorsuali per coprire sino al 50% dei posti disponibili.
Leggendo con attenzione il documento, neanche troppa, appare subito chiaro che ci si trova di fronte ad un’ulteriore “beffa” nei confronti del personale precario della sanità. In particolare, all’articolo 2, comma 2 (Procedure concorsuali riservate) si stabilisce che l’anzianità di servizio necessaria per poter partecipare alle selezioni riservate, deve essere maturata con contratto di lavoro unicamente a tempo determinato, anche presso Aziende della stessa Regione diverse da quella che indice la procedura. Ne consegue, pertanto, che tutto il personale in possesso dei “giusti” requisiti potrebbe partecipare a tutte le selezioni indette dalle diverse Strutture del SSN della propria Regione d’appartenenza.
Quali linee guida stabilizzeranno medici che “rispondono” ai requisiti per le graduatorie in essere? Chi deciderà? L’Azienda, le Mega Aziende, i Mega Dipartimenti Amministrativi o la Regione? Ci sarà una ricognizione delle piante organiche?
A rendere difficoltosa una possibile stabilizzazione di quei pochi dirigenti medici con contratto a tempo determinato (perché il DPCM ha già escluso a priori la grandissima fetta di colleghi con contratti atipici che prestano da anni servizio) è il fatto che si potrà far valere anche il servizio maturato in disciplina equipollente/affine a quella prevista dalla selezione.
Forse il nostro Governo ama molto le riorganizzazioni sanitarie? Si ipotizzi, per paradosso, nemmeno poi così irreale, che venga indetta una procedura per l’assunzione di un cardiologo interventista e che poi essa risulti essere vinta da un medico internista con particolari skill endocrinologiche… Sarebbe in grado di effettuare un’angioplastica di urgenza? Ovviamente no!
L’articolo 3 recante “Limiti per l’attuazione delle procedure concorsuali”, precisa chiaramente che la soglia del 50% delle risorse finanziarie non si riferisce alla singola procedura concorsuale proposta dalle singole Aziende, ma all’intero blocco di stabilizzazioni all’interno della propria Regione. Nodo ancora più gravoso e insormontabile se si pensa alle Regioni soggette tutt’oggi ai piani di rientro ove vige il blocco del turn-over, fermo al 15% tra il personale cessato dal servizio e i “nuovi” assunti.
L’Anaao Giovani, non ringrazia il ministro Lorenzin per aver partorito il vuoto pneumatico e di fatto non considera tutelati i colleghi precari. Il tutto in evidente contrasto con gli obblighi di assunzioni previsti dalla Direttiva 1999/70, ribaditi nella sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26 Novembre 2014, imposti al Parlamento ed al Governo italiani di adeguare il nostro Paese alle politiche sociali della UE.
fonte: ufficio stampa