Roma, 12 giugno 2020 – “Dopo questi mesi di lockdown, con la lunga fase di convivenza con il virus, i medici di medicina generale e delle altre specializzazioni mediche, nonostante siano stati sottoposti a un grande sacrificio, anche in termini di vite umane rischiano di non vedersi riconoscere lo sforzo compiuto, ma al contrario sono interessati da proposte che peggiorano la loro condizione e mirano a destrutturare i diritti acquisiti”, così Pina Onotri, Segretario Generale del Sindacato Medici Italiani, in una dichiarazione presenta l’emendamento del SMI da DL Rilancio, inviato a tutti i componenti delle commissioni Affari Sociali e Lavoro della Camera dei Deputati.
“Per queste ragioni abbiamo presentato un emendamento al DL Rilancio (AC 2500) che modifica il cosiddetto Decreto Liquidità, prevedendo tre misure a sostegno della condizione dei medici di MMG”.
“La prima misura stabilisce tempi più brevi per la ripresa della trattativa per l’accordo collettivo nazionale 2016-2018 di MMG, tre mesi o non sei mesi. Evidenziamo, inoltre, che l’ammontare degli arretrati e degli incrementi previsto nell’art. 14 dell’ipotesi dell’accordo collettivo nazionale è stato commisurato alle prestazioni ordinarie e, pertanto, le eventuali prestazioni aggiuntive, introdotte con legge o con contratti collettivi devono comunque essere remunerate a parte”.
“La seconda norma sancisce che le prestazioni ordinarie e tradizionalmente intese rese dai MMG e dai PLS sono state indubbiamente travolte e condizionate dall’emergenza sanitaria da virus Covid-19. In astratto, il ricorso indefinito alla reperibilità dei medici di medicina generale, cioè non disciplinato da regole prestabilite, rischia di imporre al medico prestazioni aggiuntive rispetto a quelle ordinarie e per le quali non sarebbe prevista la relativa indennità. Inoltre, con le norme del DL Liquidità, non sono definiti i limiti orari giornalieri di tale reperibilità, né il numero di giorni settimanali durante i quali deve essere garantita”.
“Pertanto, è necessario un intervento volto a fissare i limiti e le modalità del ricorso dell’art. 38 del DL 8 aprile 2020, n. 23 (DL Liquidità) alla reperibilità, onde evitare abusi e violazioni di legge, in deroga a quanto stabilito dallo Statuto dei lavoratori. Né si può derogare rispetto alla regola, costituzionalmente sancita, che gli accordi di lavoro, che prevedono remunerazione, orari e carichi di lavoro, devono essere stipulati con le organizzazioni sindacali”.
“Infine, la terza norma prevede che gli oneri per le piattaforme digitali utilizzate per le attività dei MMG siano previsti e quantificati nell’accordo collettivo nazionale 2016-2018 di MMG. In questo modo vogliamo evitare che ulteriori costi di gestione si possano scaricare sui bilanci dei medici, penalizzandoli economicamente”, conclude Onotri.