Roma, 17 novembre 2017 – “Lo sforzo per superare il concetto di colpa lieve nei casi di responsabilità dei medici è abortito tragicamente nel disegno di legge Gelli oggi all’esame del Senato. A nostro giudizio il medico che segue le raccomandazioni delle linee guida e le adegua al caso specifico non è imperito e non può essere punito penalmente!”.
È diretto il dottore Carmelo Galipò, professionista romano e Presidente dell’Accademia della Medicina Legale, nel commentare il testo del disegno di legge n. 2224 recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie” in questi giorni all’esame di Palazzo Madama dopo essere stato licenziato dalla XII Commissione permanente “Igiene e sanità”. In caso di via libera del Senato, il ddl dovrà tornare al vaglio della Camera dei Deputati per l’approvazione definitiva.
Per Galipò con il nuovo testo, sembra sparire ogni possibilità di depenalizzazione della colpa medica riportando tutto ai tempi pre-Balduzzi. “È chiaro – sostiene il medico legale – che la punibilità desiderata dal legislatore sia legata solo all’imperizia e non alla negligenza e all’imprudenza. Ma riflettendo su quanto recita il testo occorre porsi una domanda: quando mai è stato punito penalmente un medico che abbia seguito le linee guida, le buone pratiche mediche e che abbia adeguato le raccomandazioni delle linee guida al caso in concreto?”.
Per questo per il Presidente dell’Accademia della Medicina Legale sarebbe stato meglio affermare che il medico è punibile a livello penale solo per dolo e colpa grave, lasciando ai giudici l’onere di determinare quando ci si trovi in questa situazione. Ancor meglio sarebbe legare la gravità della colpa all’entità effettiva del danno subito dal paziente.
“Se da un lato – conclude Galipò – ‘errare humanum est’ non si può giustificare un errore medico se produce gravi danni. Pertanto la ‘colpa lieve’ andrebbe sostituita dal concetto di ‘danno lieve’ che consentirebbe di depenalizzare gli errori che producono conseguenze limitate, rimandando al giudice civile la quantificazione del danno non patrimoniale”.
fonte: ufficio stampa